Gentili Colleghi,
la presente comunicazione, per informarVi che l’art. 4, comma 5, del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d.Decreto Milleproroghe) ha modificato il testo dell’art. 5 bis del Decreto Legge 19 maggio 2022 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, andando a sostituire le parole “triennio 2020-2022” con le parole “quadriennio 2020-2023”.
Ciò comporta:
-che il triennio ECM 2020-2022 è stato sostituito con un nuovo periodo, ossia il quadriennio ECM 2020-2023, con conseguente scadenza al 31 dicembre 2023 del termine ultimo per completamento del quadriennio formativo;
-l’estensione all’anno 2023 dell’esenzione di 1/3 di crediti formativi già prevista nel predetto articolo 5 bis nel suo testo previgente.
Di seguito - per maggiore chiarezza – si riporta il nuovo testo dell’art. 5
bis del Decreto Legge19 maggio 2022 n. 34, conv. con mm. a seguito della suindicata modifica:
Art. 5-bis Disposizioni in materia di formazione continua in medicina
I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.
Per consultare il testo del Decreto e relativa comunicazione Fnomceo n. 13, cliccare di seguito:
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2023/01/COM-N-13.pdf
Cordiali saluti.
Il Presidente
Dott. Lorenzo Droandi.
Arezzo, 14 gennaio 2023